E' istituito nel Comune di Novara l'ufficio del Difensore Civico.
Il Difensore Civico opera nell'ambito del Comune quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale.
Ha inoltre la facoltà di ricercare le iniziative necessarie per estendere i suoi interventi anche presso altri uffici e servizi al pubblico, per segnalare disfunzioni o anomalie e si attiva, suggerendo mezzi e rimedi, per eliminare le disfunzioni e i ritardi rilevati.
Il Difensore Civico esercita, inoltre, il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, nei casi e con le modalità previsti dalla legge (comma abrogato a seguito dell'entrata in vigore della L. costituzionale n.3/01).
Art. 87 (Elezione)
Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale. Le proposte al Consiglio Comunale possono essere avanzate da singoli cittadini o su segnalazione degli organismi di partecipazione e devono essere accompagnate ciascuna da curriculum attestante i requisiti previsti dall' art. 88.
La seduta per la nomina del Difensore Civico dovrà essere convocata entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del mandato.
Il Consiglio Comunale esaminate le singole candidature, esprime con voto segreto un solo nominativo scelto nella lista dei candidati di cui al primo punto.
Risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto i 2/3 dei voti dei consiglieri assegnati.
In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto dal comma precedente, le sedute consiliari per la nomina del Difensore Civico avranno cadenza non superiore a 20 giorni l'una dall'altra, fintanto che non si sarà raggiunto il quorum necessario.
Art.88 (Requisiti per la carica)
Il Difensore Civico deve essere scelto fra i residenti nel Comune di Novara, che diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, competenza giuridico-amministrativa. Non possono ricoprire la carica di Difensore Civico:
i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali o comunali;
i componenti della Commissione di Controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, o del Comitato Regionale di Controllo;
i dipendenti del Comune o di Aziende Speciali, o Consorzi, o società a partecipazione comunale;
gli amministratori di Istituzioni, o di Aziende Speciali, o Consorzi, o società a partecipazione comunale;
coloro che abbiano in corso per conto del Comune o di Aziende Speciali o Consorzi o Società a partecipazione comunale, incarichi professionali o di collaborazione o di consulenza di qualsiasi genere.
L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
Art.89 (Durata in carica)
Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Può essere revocato solo per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri comunali.
Il Difensore Civico rimane in carica fino a quando non entri in carica il suo successore.
Art.90 (Poteri)
A richiesta di chi vi abbia interesse, ovvero anche d'ufficio, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, nonchè, presso le Istituzioni ed Aziende Speciali del Comune, per assicurare che l'azione amministrativa abbia regolare corso. A tal fine il Difensore Civico ha il potere di:
accedere in qualsiasi momento negli uffici comunali per prendere visione di pratiche o di atti, o per avere chiarimenti diretti da parte degli amministratori e dai funzionari del Comune;
chiedere chiarimenti scritti, sull'andamento di singole o più pratiche, al Sindaco o all'Assessore competente, al Segretario Generale, al dirigente del servizio, o al funzionario responsabile del procedimento;
sentire il funzionario responsabile del procedimento, per acquisire spiegazioni relative al procedimento, dandone altresì notizia al Sindaco e al Segretario Generale;
esaminare atti e documenti amministrativi nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, senza possibilità per le autorità comunali di differirne l'accesso ai sensi del precedente art. 78.
Ogni impiegato o funzionario del Comune è tenuto a prestare piena collaborazione al Difensore Civico e a dare piena e immediata esecuzione alle sue richieste di chiarimenti, e di copia di atti o di documenti.
Quando il suo intervento sia stato richiesto per iscritto da un cittadino, o da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, il Difensore Civico comunica sollecitamente e non oltre trenta giorni, per iscritto, al richiedente l'esito del suo intervento, segnalando altresì le attività svolte ed eventuali considerazioni sulla pratica.
Art.91 (Segnalazioni e relazioni)
Fermo restando ogni altro obbligo previsto dalla legge, il Difensore Civico segnala ai competenti organi del Comune ogni eventuale disfunzione o anomalia riscontrata nell'attività amministrativa del Comune e delle Istituzioni e Aziende Speciali da esso dipendenti, a tutela dei diritti dei cittadini .
In particolare informa il Sindaco dei risultati della sua attività e, ogni qual volta lo ritenga opportuno, ne fa segnalazione al Consiglio Comunale. Al Consiglio Comunale presenta inoltre una relazione annuale sull'attività svolta, nella quale riferisce anche circa l'attuazione dei principi sull'azione amministrativa e sulla pubblicità e l'accesso ai documenti amministrativi, sanciti nei primi quattro capi del presente titolo.
Nel caso che, nell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico venga a conoscenza di situazioni che possano integrare gli estremi della violazione disciplinare, ne fa immediatamente rapporto agli organi del Comune competenti a promuovere l'azione disciplinare.
Art.92 (Funzioni di mediazione)
Un cittadino, o qualsiasi altro soggetto, che ritenga di essere stato leso in un suo diritto o interesse legittimo da un intervento o da un atto di un' autorità comunale, può rivolgersi al Difensore Civico.
A tal fine il Difensore Civico, qualora non ritenga manifestamente infondate le lagnanze del soggetto, provvede a sentire il funzionario responsabile per quell'intervento o per quell'atto, nonchè, il Sindaco o l'Assessore competente e il Segretario Generale. Della convocazione dà notizia al soggetto che abbia presentato il ricorso, che può intervenire direttamente o a mezzo di un proprio rappresentante.
Nell'incontro così convocato, il Difensore Civico invita le parti ad esporre i propri punti di vista, può sottoporre ad esse proposte di definizione della controversia. Dell'incontro viene redatto, a cura del Difensore Civico, processo verbale, di cui ciascuna parte ha diritto di ricevere copia.
Art.93 (Trattamento economico, sede, personale)
Al Difensore Civico competono l'indennità di carica ed il rimborso delle spese vive sostenute.
La sede del Difensore Civico è nei locali che sono assegnati con delibera della Giunta Comunale.
Il Difensore Civico si avvale di unità di personale dipendente dal Comune. Tale personale è assegnato all'ufficio dalla Giunta Comunale, sentito lo stesso Difensore Civico.
L'Amministrazione Comunale provvede a tutte le spese necessarie per l'ufficio del Difensore Civico.