Comune di Novara
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NORMATIVA

NORMATIVA EUROPEA

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006

riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

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Direttiva Ministeriale 23 Maggio 2007

Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche

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Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/e364/01) - Nizza, 7 dicembre 2000

Capo III - Uguaglianza
Articolo 21 - Non discriminazione
Articolo 22 - Diversità culturale, religiosa e linguistica
Articolo 23 - Parità tra uomini e donne
Articolo 26 - Inserimento dei disabili

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000

che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.Gazzetta ufficiale n. L 180 del 19/07/2000 PAG. 0022 - 0026

Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997

relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato : Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale Gazzetta ufficiale n. L 014 del 20/01/1998 PAG. 0009 - 0014

Risoluzione sulla relazione annuale della Commissione sulle pari opportunità tra donne e uomini nell'Unione europea --1996 (COM (96)0650 - c4 - 0084/97) - 18 settembre 1997

Direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996

concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES Gazzetta ufficiale n. L 145 del 19/06/1996 PAG. 0004 - 0009

Risoluzione del Consiglio del 27 marzo 1995 riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale (95/C168/02)

Risoluzione del Consiglio del 22 giugno 1994 relativa alla promozione della parità di opportunità per uomini e donne tramite l'azione dei Fondi strutturali europei (94/C231/10)

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992

concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) Gazzetta ufficiale n. L 348 del 28/11/1992 PAG. 0001 - 0008

Direttiva 86/378/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986

relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale Gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1986 PAG. 0040 - 0042

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978

relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/1979 PAG. 0024 - 0025

Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976

relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro Gazzetta ufficiale n. L 039 del 14/02/1976 PAG. 0040 - 0042

Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile Gazzetta ufficiale n. L 045 del 19/02/1975 PAG. 0019 - 0020

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NORMATIVA NAZIONALE

Costituzione Italiana

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Direttiva Ministeriale 23 Maggio 2007

Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche

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Decreto legislativo 11 Aprile 2006, n° 198

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 legge 28 novembre 2005 n°246.

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Decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226

"Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

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Decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico della disposizione legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

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Decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

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Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n° 53

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Legge 8 novembre 2000 n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (artt. 16 e 22)

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Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196

Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della Legge 17 maggio 1999, n. 144

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Legge 8 marzo 2000, n° 53

Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (per l'interpretazione delle disposizioni della presente legge, si veda la circolare 16 novembre 2000, n° 14)

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CCNL/2000 Art. 19

Pari Opportunità

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Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80

Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59

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Legge 5 febbraio 1992, n° 104

Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

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Legge 10 aprile 1991, n° 125

Azioni positive per favorire l'occupazione delle donne e realizzare l'uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro

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Legge 22 giugno 1990, n. 164

Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (istituzione della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

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NORMATIVA REGIONALE

Statuto Regionale

Art. 13 - Pari Opportunità

La Regione garantisce le pari opportunità tra donne e uomini e opera per rimuovere, con apposite leggi e provvedimenti, ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica.
La legge assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale.


 

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