PARI OPPORTUNITÀ
REGOLAMENTO
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 22/12/05
ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ
- In base a quanto stabilito dalla normativa vigente viene istituito il Comitato per le Pari Opportunità.
- Il Comitato si propone di promuovere e assicurare pari dignità fra tutto il personale del Comune di Novara, di migliorare la qualità della vita nell'ambiente di lavoro, di valorizzare le capacità di ogni dipendente, di individuare misure atte a creare reali condizioni di pari opportunità fra i lavoratori.
ART. 2 - COMPOSIZIONE
- Il Comitato è composto da un rappresentante dell'Ente con funzioni di presidente, da un componente designato da ognuna delle OO.SS. firmatarie del CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Ente
- I componenti del Comitato sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale, previa acquisizione delle designazioni sindacali.
- Nei casi di revoca, rinuncia o decadenza dei membri del Comitato, la nomina dei componenti di nuova designazione è effettuata dalla Giunta Comunale.
ART. 3 - DURATA
- Il Comitato dura in carica per un periodo di tempo corrispondente a quello del Consiglio Comunale. Il Comitato decade alla fine di ogni mandato amministrativo ma assicura la continuità delle funzioni sino al rinnovo dell'organismo.
- I membri assenti senza giustificato motivo per due volte consecutive alle riunioni del Comitato decadono automaticamente ed il Comitato stesso richiede una nuova designazione alla Giunta che vi provvede entro sessanta giorni. La sostituzione di membri a seguito di dimissioni o decadenza non modifica la data di cessazione del comitato stesso.
ART. 4 - COMPETENZE
Il Comitato, per il perseguimento delle sue finalità
- Svolge, con specifico riferimento alla realtà locale, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991, anche alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea;
- Individua i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell'andamento dell'occupazione femminile in ambito locale, anche con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
- Promuove interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità
- Propone iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l'elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali.
- Esercita ogni altra attribuzione ad esso conferita dalle fonti normative e regolamentari, con particolare attenzione al dettato della legge n. 125/91 ed in particolare avvia esperienze di azioni positive in via negoziale.
ART. 5 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
- Il C.P.O. si riunisce di norma, almeno una volta ogni due mesi e/o ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e/o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
- La convocazione può essere effettuata per iscritto, via fax o via e-mail almeno cinque giorni prima e contiene l'ordine del giorno predisposto a cura del/della Presidente, tenuto conto delle proposte degli altri componenti.
- Di tali riunioni è redatto apposito verbale da parte del/della Segretario/a. Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
- Al/alla Presidente spetta rappresentare il Comitato, dirigerne i lavori, assicurare l'ordine delle riunioni e la regolarità della discussione. Il Presidente nomina tra i componenti un/una Vicepresidente.
- Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato può invitare alle proprie sedute esperti interni ed esterni all'Amministrazione e chiedere pareri ad organi pubblici e privati.
- Il Comitato può disporre la pubblicizzazione, in appositi spazi anche virtuali messi a disposizione dall'Amministrazione, di documenti relativi ai lavori effettuati e alle determinazioni assunte.
- Ai componenti del C.P.O. non è riconosciuto alcun compenso per lo svolgimento delle attività proprie del Comitato stesso
ART. 6 - RAPPORTI TRA I LAVORATORI ED IL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
- La/Il dipendente vittima di comportamenti molesti e/o che ostacolano l'effettiva parità tra uomini e donne, può chiedere l'intervento del C.P.O., per porre fine alla situazione pregiudizievole. Il C.P.O., su richiesta della persona interessata, se sussistono i presupposti per il suo intervento, prende in carico il caso.
- Tutti i componenti del Comitato Pari Opportunità sono tenuti al riserbo ed alla riservatezza sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza nel corso della trattazione del caso ed al rispetto della normativa in materia di tutela delle persone e di riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 30/06/2003, n. 196).
ART. 7 - RISORSE E STRUMENTI
- Per garantire la funzionalità del Comitato, l'Amministrazione istituisce un apposito Capitolo di Bilancio, sul quale finanziare le attività del Comitato stesso.
- Il Comitato utilizza, altresì, eventuali fondi messi a disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri soggetti pubblici e privati, con le modalità previste dalla legge e dal Piano Esecutivo di Gestione.
- L'Amministrazione si impegna, per lo svolgimento delle attività del Comitato, a mettere a disposizione del medesimo un locale presso gli uffici comunali consentendo l'uso di materiali, strumenti e servizi degli uffici stessi.
- L'Amministrazione per garantire la massima informazione e diffusione dei principi, degli obiettivi e degli interventi del Comitato, si impegna a mettere a disposizione del medesimo uno spazio sulla pagina web del Comune.
- Al Comitato dovrà essere assegnata una casella di posta elettronica, al fine di consentire ai dipendenti vittime di comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altra situazione che limiti di fatto l'uguaglianza tra le donne e gli uomini, di segnalare al medesimo la sussistenza di forme di discriminazione dirette ed indirette.
- L'Amministrazione, salvi i vincoli di riservatezza, è tenuta a fornire al Comitato tutti gli atti, le informazioni e la documentazione necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei suoi obiettivi
- Per lo svolgimento della propria attività il Comitato può avvalersi della collaborazione di servizi interni ed esperti esterni.
- Il Comitato ha facoltà di organizzare, in orario di lavoro, incontri collettivi con i dipendenti e le dipendenti dandone preavviso all'Amministrazione, almeno 15 giorni prima dell'iniziativa, con un massimo di 10 ore annue.
- L'Amministrazione autorizza le dipendenti interessate/i a partecipare agli incontri.
- Le funzioni di segreteria e di supporto, compresa la verbalizzazione delle riunioni del comitato, sono svolte da personale appartenente al Servizio individuato dall'Amministrazione, non facente parte del Comitato.
ART. 8 - RAPPORTI CON LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
- L'amministrazione assicura al Comitato l'informazione preventiva sugli argomenti oggetto della contrattazione decentrata e la trasmissione tempestiva dei documenti preparatori
- Le proposte formulate dal Comitato nello svolgimento della sua attività e tese a creare condizioni di pari opportunità, sono trasmesse alle delegazioni trattanti.
- Al fine di verificare lo stato di applicazione delle misure di pari opportunità, sono previsti incontri annuali con le delegazioni trattanti sia unitariamente sia separatamente.
- I risultati di tali verifiche saranno comunicati a tutto il personale dell'Ente, ai sensi dell'articolo seguente.
ART. 9 - FORMAZIONE E INFORMAZIONE
L'Amministrazione, con l'insediamento del Comitato Pari Opportunità, si impegna a:
- Formare e aggiornare i componenti del Comitato sulla tematica giuridica ed organizzativa delle Pari Opportunità
- Inserire la tematica delle Pari Opportunità nei programmi di formazione e aggiornamento professionale per il personale dipendente, con particolare attenzione per i dirigenti
- Promuovere una gestione delle risorse umane che assicuri pari dignità ed effettive condizioni di parità nel lavoro fra uomini e donne e fra tutti i dipendenti in generale
- Garantire la massima informazione e diffusione dei principi, degli obiettivi e degli interventi del Comitato, al fine di promuovere e consolidare una gestione delle risorse umane coerente con i principi delle pari opportunità e della differenza di genere
ART. 10 - RAPPORTI CON IL COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING
- Ai sensi dell'art. 8, co. 6, CCNL 22/01/2004, un componente del Comitato Pari Opportunità, designato dallo stesso, fa parte del Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing allo scopo di garantire il coordinamento delle attività dei due organismi.