Comune di Novara
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Numero verde URP 800500257

 

 

 
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REGOLAMENTO PER LE FIERE PERIODICHE

REGOLAMENTO

ART. 1 - Giorni di svolgimento

Le fiere si svolgono nel giorno corrispondente al primo sabato dei mesi di marzo ed agosto, mentre per novembre il sabato è quello compreso nella settimana in cui ricorre la festività di San Martino.

ART. 2 - Area di svolgimento

I posteggi sono situati nelle località sotto elencate, negli spazi appositamente delimitati e per i generi a fianco indicati:
  1. via Patti e viale Marmo: ferramenta, ferri vecchi o cose usate, illustratori, animali vivi, ecc.;
  2. piazzale biglietteria Stadio: piantine da vivaio, ecc.;
  3. viale Marmo: artigiani, articoli in legno, macchine da giardinaggio, ecc.;
  4. viale Ardemagni, viale Kennedy, piazzale Meneghetti e piazzale Mornese: generi di abbigliamento, giocattoli, banchi dolciumi, casalinghi, ecc.

ART. 3 - Partecipanti

Alle fiere periodiche possono partecipare i commercianti in possesso di autorizzazione per la vendita su aree pubbliche di cui all'art. 2 della legge 112/91, che deve essere esibita all'ingresso agli incaricati del Comune unitamente alla concessione del posteggio.

ART. 4 - Esercizio dell'attività di vendita

L'esercizio del commercio nell'area predisposta per le fiere periodiche è subordinato all'osservanza di tutte le disposizioni di legge relative all'attività e deve svolgersi secondo le modalità stabilite dal seguente regolamento e da quello disciplinante tutte le attività mercatali di cui al punto M) del presente provvedimento.
Non sono consentiti il commercio e la mostra del bestiame equino, bovino, caprino, ovino e suino.
E' vietata ogni forma di pubblicità o propaganda sonora sia con megafoni che con altoparlanti, fatta eccezione per i venditori di dischi che dovranno moderare la tonalità degli apparecchi per la riproduzione del suono. Non é consentita la vendita mediante il sistema del battitore.
I veicoli adibiti al trasporto delle attrezzature e delle merci devono essere parcheggiati al di fuori dell'area fieristica. I veicoli adibiti a banco o comunque mantenuti all'interno dell'area fieristica non possono allontanarsi prima delle ore 17.30 di ogni giorno di fiera.

ART. 5 - Orario di occupazione

Le contrattazioni hanno inizio alle ore 8.00 e devono terminare alle ore 18.00.
Gli operatori titolari di concessione di posteggio possono iniziare l'occupazione alle ore 7.00 e devono rimuovere le attrezzature entro le ore 19.00.

ART. 6 - Concessione di posteggio

La partecipazione alle fiere periodiche è subordinata all'ottenimento della concessione del posteggio rilasciata dal Sindaco su specifica domanda presentata entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno per tutte le tre manifestazioni dell'anno successivo.

ART. 7 - Contenuto della domanda

La domanda deve contenere, oltre all'indicazione delle complete generalità o della ragione sociale e dell'indirizzo del richiedente, il numero di codice fiscale o partita I.V.A., le specializzazioni merceologiche, i metri quadri occorrenti, il mezzo usato e gli eventuali titoli di priorità. In allegato deve essere trasmessa la copia fotostatica, leggibile, dell'autorizzazione commerciale e la certificazione attestante l'inizio dell'attività.

ART. 8 - Domande inviate in ritardo o incomplete

Le domande presentate a mano o inviate (fa fede il timbro postale di spedizione) dopo il termine ultimo, oppure carenti di uno dei dati previsti dal precedente art. 7 o delle copie fotostatiche richieste, non sono considerate valide.

ART. 9 - Criteri di assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi nell'area fieristica si effettua prima della manifestazione di marzo ed è valida anche per le due successive.
I criteri per la formazione della graduatoria sono i seguenti:
  1. operatori in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 112/91, ottenuta per conversione di quella prevista dalla legge 19.5.1976, n. 398, con la precedenza a coloro che hanno il più alto numero di presenze nella fiera stessa. Per coloro per i quali non possa esser documentato il numero di presenze la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività;
  2. operatori in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 112/91, con precedenza a coloro che hanno il più alto numero di presenze nella fiera stessa. Per coloro per i quali non possa essere dimostrato il numero di presenze la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività;
  3. operatori in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 112/91, con precedenza a chi ha iniziato prima l'attività.

La graduatoria finale è esposta all'albo pretorio nei quindici giorni precedenti alla prima fiera.

ART. 10 - Mancata partecipazione

La mancata partecipazione, indipendente dalla volontà dell'operatore, deve essere comunicata entro le ore 8.00 di ogni giorno di fiera e confermata per iscritto, allegando la relativa documentazione giustificativa, entro e non oltre i successivi 15 giorni.
L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio l'attendibilità delle giustificazioni e delle relative documentazioni pervenute.
La mancata partecipazione, anche di un solo giorno di fiera, in difetto di quanto prescritto dai commi precedenti comporta la perdita immediata del diritto al posteggio assegnato.

ART. 11 - evoca della concessione di posteggio

La concessione del posteggio assegnato viene revocata anche per i seguenti motivi:
  1. quando l'operatore titolare cede ad altri l'uso del posteggio in concessione;
  2. quando l'operatore titolare od uno dei suoi coadiuvanti o dipendenti tengono un contegno offensivo o comunque contrario all'ordine pubblico ed alla quiete;
  3. quando l'operatore titolare non osserva le norme, generali e locali, che riguardano l'igiene, la polizia urbana e l'esercizio dell'attività;
  4. per il mancato pagamento della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

ART. 12 Riottenimento del posteggio

Il titolare della concessione, che abbia perso il dritto al posteggio per uno dei motivi esposti negli articoli 10 e 11, può presentare domanda per l'anno successivo e per l'assegnazione di un nuovo posteggio viene comunque inserito all'ultimo punto della graduatoria di cui all'art. 9.

ART. 13 - Posteggi rimasti liberi

I posteggi non occupati dai titolari entro le ore 8.00 sono assegnati agli operatori, esclusi dall'assegnazione, inseriti nella graduatoria di cui all'art. 9, secondo l'ordine della graduatoria stessa. In caso non vi fosse alcun operatore disponibile nella graduatoria, i posteggi sono assegnati agli operatori, in possesso dei requisiti necessari, che ne facciano richiesta nello stesso giorno di svolgimento della fiera. L'assegnazione avviene mediante sorteggio.

ART. 14 Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni previste dalla legge 112/91, dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D. M. 248/93 e dal regolamento disciplinante tutte le attività mercatali di cui al punto M) del presente provvedimento.


 

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