Le fiere si svolgono nel giorno corrispondente al primo sabato dei mesi di marzo ed agosto, mentre per novembre il sabato è quello compreso nella settimana in cui ricorre la festività di San Martino.
Alle fiere periodiche possono partecipare i commercianti in possesso di autorizzazione per la vendita su aree pubbliche di cui all'art. 2 della legge 112/91, che deve essere esibita all'ingresso agli incaricati del Comune unitamente alla concessione del posteggio.
L'esercizio del commercio nell'area predisposta per le fiere periodiche è subordinato all'osservanza di tutte le disposizioni di legge relative all'attività e deve svolgersi secondo le modalità stabilite dal seguente regolamento e da quello disciplinante tutte le attività mercatali di cui al punto M) del presente provvedimento.
Non sono consentiti il commercio e la mostra del bestiame equino, bovino, caprino, ovino e suino.
E' vietata ogni forma di pubblicità o propaganda sonora sia con megafoni che con altoparlanti, fatta eccezione per i venditori di dischi che dovranno moderare la tonalità degli apparecchi per la riproduzione del suono. Non é consentita la vendita mediante il sistema del battitore.
I veicoli adibiti al trasporto delle attrezzature e delle merci devono essere parcheggiati al di fuori dell'area fieristica. I veicoli adibiti a banco o comunque mantenuti all'interno dell'area fieristica non possono allontanarsi prima delle ore 17.30 di ogni giorno di fiera.
Le contrattazioni hanno inizio alle ore 8.00 e devono terminare alle ore 18.00.
Gli operatori titolari di concessione di posteggio possono iniziare l'occupazione alle ore 7.00 e devono rimuovere le attrezzature entro le ore 19.00.
La partecipazione alle fiere periodiche è subordinata all'ottenimento della concessione del posteggio rilasciata dal Sindaco su specifica domanda presentata entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno per tutte le tre manifestazioni dell'anno successivo.
La domanda deve contenere, oltre all'indicazione delle complete generalità o della ragione sociale e dell'indirizzo del richiedente, il numero di codice fiscale o partita I.V.A., le specializzazioni merceologiche, i metri quadri occorrenti, il mezzo usato e gli eventuali titoli di priorità. In allegato deve essere trasmessa la copia fotostatica, leggibile, dell'autorizzazione commerciale e la certificazione attestante l'inizio dell'attività.
Le domande presentate a mano o inviate (fa fede il timbro postale di spedizione) dopo il termine ultimo, oppure carenti di uno dei dati previsti dal precedente art. 7 o delle copie fotostatiche richieste, non sono considerate valide.
La graduatoria finale è esposta all'albo pretorio nei quindici giorni precedenti alla prima fiera.
La mancata partecipazione, indipendente dalla volontà dell'operatore, deve essere comunicata entro le ore 8.00 di ogni giorno di fiera e confermata per iscritto, allegando la relativa documentazione giustificativa, entro e non oltre i successivi 15 giorni.
L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio l'attendibilità delle giustificazioni e delle relative documentazioni pervenute.
La mancata partecipazione, anche di un solo giorno di fiera, in difetto di quanto prescritto dai commi precedenti comporta la perdita immediata del diritto al posteggio assegnato.
Il titolare della concessione, che abbia perso il dritto al posteggio per uno dei motivi esposti negli articoli 10 e 11, può presentare domanda per l'anno successivo e per l'assegnazione di un nuovo posteggio viene comunque inserito all'ultimo punto della graduatoria di cui all'art. 9.
I posteggi non occupati dai titolari entro le ore 8.00 sono assegnati agli operatori, esclusi dall'assegnazione, inseriti nella graduatoria di cui all'art. 9, secondo l'ordine della graduatoria stessa. In caso non vi fosse alcun operatore disponibile nella graduatoria, i posteggi sono assegnati agli operatori, in possesso dei requisiti necessari, che ne facciano richiesta nello stesso giorno di svolgimento della fiera. L'assegnazione avviene mediante sorteggio.
Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni previste dalla legge 112/91, dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D. M. 248/93 e dal regolamento disciplinante tutte le attività mercatali di cui al punto M) del presente provvedimento.
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