Comune di Novara
Numero verde URP 800500257

novara hub del nord ovest

 

 

 
 Home > comune > statuto > fiera agricoltura e artigianato

COMUNE DI NOVARA

REGOLAMENTO PER LA FIERA LOCALE DELL'AGRICOLTURA E DELL'ARTIGIANATO

ART. 1 ISTITUZIONE

E' istituita nel Comune di Novara la Fiera locale dell'Agricoltura e dell'artigianato, avente le connotazioni previste dall'articolo 8 della Legge Regionale 07.09.1987, n. 47.

ART. 2 AREA DI SVOLGIMENTO

L'area di svolgimento della manifestazione comprende piazza della Repubblica, via Puccini, piazza Martiri ed eventuali altri luoghi ritenuti idonei dalla Giunta Comunale ad ospitare la manifestazione, dove saranno ricavati posteggi differenziati per le attività agricole e per il comparto dell'artigianato.

ART. 3 GIORNI ED ORARI DI SVOLGIMENTO

La Fiera avrà cadenza annuale, in data fissata dalla Giunta Comunale, sentiti i pareri delle categorie interessate.
L'orario di apertura al pubblico è dalle ore 10,00 alle ore 19,00.
Agli operatori è consentita la permanenza nei posteggi un'ora prima dell'apertura ed un'ora dopo la chiusura serale.

ART. 4 SISTEMAZIONE ED ALLESTIMENTO DEI POSTEGGI

Gli operatori possono iniziare l'allestimento dei posteggi dati in concessione il giorno precedente l'inizio della manifestazione e dovranno procedere alla rimozione delle attrezzature entro le ore 12,00 del giorno successivo alla chiusura.
Gli spazi messi a disposizione e le strutture ivi contenute, dovranno essere riconsegnate all'Amministrazione comunale nelle medesime condizioni in cui si trovano all'atto della consegna.

ART. 5 ATTIVITÀ' DI VENDITA

Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con la consegna immediata al pubblico.
Ogni operatore dovrà esporre in modo chiaramente visibile il prezzo di ogni prodotto posto in vendita.
Devono comunque essere applicate tutte le normative igienico-sanitarie previste dalle leggi vigenti.

ART. 6 SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi ad esporre alla Fiera dell'Agricoltura e dell'Artigianato:
  1. le imprese artigiane (o loro consorzi) regolarmente iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 08.08.1985, n. 443, in regola con le prescritte normative di legge vigenti al momento della manifestazione;
  2. le imprese agricole singole o associate.

ART. 7 AMMISSIONE

La partecipazione alla Fiera dell'Agricoltura e dell'Artigianato è subordinata all'ottenimento della concessione del posteggio rilasciata su specifica domanda, in bollo, che deve essere fatta pervenire al Comune, a mezzo lettera raccomandata, entro 60 giorni dalla data stabilita per lo svolgimento della manifestazione.
Oltre tale termine le domande di ammissione saranno prese in considerazione solo compatibilmente alle disponibilità di spazio. La domanda deve contenere:

  1. complete generalità o ragione sociale;
  2. domicilio fiscale e numero codice fiscale o partita IVA.

Gli operatori di cui al precedente art. 6 punto a), dovranno comprovare l'appartenenza all'Albo delle Imprese Artigiane fornendo un recente certificato di iscrizione oppure, ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15, autocertificazione.

Gli operatori di cui al precedente art. 6 punto b) dovranno comprovare l'appartenenza alla categoria delle Imprese Agricole fornendo un recente certificato di iscrizione alla Camera di Commercio oppure, ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15, autocertificazione.

Ogni operatore dovrà presentare nel posteggio assegnato unicamente merci di propria fabbricazione o produzione.

L'ammissione alla manifestazione e la conseguente assegnazione del posteggio, a norma del successivo articolo 8, avverrà compatibilmente con la disponibilità degli spazi espositivi.

Il Comune si riserva il diritto di rifiutare l'ammissione alla manifestazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di motivazione, che il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità.

Il rifiuto di ammissione non può dar luogo ad alcun indennizzo a titolo di danno o interesse.

Le domande di ammissione non potranno contenere né riserve né condizione di sorta.

ART. 8 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Tenuto conto del numero dei posteggi riservato a ciascun comparto (agricoltura ed artigianato), l'assegnazione degli stessi viene effettuata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in considerazione dell'interesse generale della manifestazione e delle eventuali ripartizioni per settori merceologici, in base ai seguenti criteri preferenziali:

  1. ordine cronologico della presentazione della domanda;
  2. pregio dei prodotti che verranno esposti e commercializzati.

Il Comune si riserva di nominare un "esperto del settore" che, in collaborazione con la stessa, accerti che la merce possiede i requisiti per la partecipazione alla Manifestazione.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di modificare l'ubicazione ed il collocamento del posteggio in un primo tempo assegnato, oppure di variare la conformazione o di modificare le dimensioni qualora le circostanze lo richiedano.

ART. 9 GESTIONE SPAZIO ESPOSITIVO E RESPONSABILITA'

La gestione del posteggio dovrà essere fatta direttamente dal concessionario o da persone dallo stesso preventivamente incaricate.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante la manifestazione.

Non è ammessa la cessione totale o parziale, anche gratuita, del posteggio assegnato.

In caso di accertata infrazione le merci introdotte ed esposte abusivamente potranno essere rimosse a rischio e a spese del titolare del posteggio.

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi da cui resta escluso, in ogni caso, il Comune.

Inoltre, il Comune non risponderà dei furti, dei danni ai materiali e merci esposte, degli incendi che potrebbero manifestarsi nel corso dello svolgimento della fiera.

ART. 10 VIGILANZA

Il Comune sovrintende alla vigilanza generale dell'area di esposizione.

La custodia e la sorveglianza dei posteggi durante lo svolgimento della manifestazione compete ai rispettivi operatori.

Al Comando di Polizia Municipale è demandato il compito di vigilare affinché nell'area della fiera siano attuati tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

ART. 11 ASSICURAZIONI

Gli operatori concessionari di posteggio sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa contro gli incendi e per la responsabilità civile.

ART. 12 TASSE E CANONI

Il titolare della concessione di posteggio è soggetto al pagamento di:

  1. canone di concessione per l'occupazione temporanea di suolo comunale, stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale inerente alle fiere;
  2. tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalla deliberazione del Consiglio Comunale per le fiere;
  3. eventuale allacciamento ENEL.

ART. 13 OBBLIGHI E DIVIETI

E' in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della manifestazione ed ai suoi scopi.

In particolare ai titolari di posteggio è tassativamente vietato:

  1. la collocazione delle merci e delle attrezzature all'esterno dell'area di concessione, ed in ogni caso l'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;
  2. la cessione, totale o parziale, a terzi degli spazi assegnati;
  3. l'occupazione delle corsie di scorrimento riservate al pubblico nell'orario di vendita;
  4. l'abbandono del posteggio prima dell'orario di chiusura della manifestazione;
  5. l'uso di altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono;
  6. la messa in azione di macchinari o attrezzature senza l'autorizzazione del Comune;
  7. l'esposizione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 7;
  8. la distribuzione di materiale informativo o pubblicitario e l'esposizione di manifesti all'esterno del proprio posteggio;
  9. ogni forma di pubblicità visiva e/o sonora all'esterno dei posteggi, ivi compresa quella ambulante nei corsi, nei viali e nelle adiacenze dell'area espositiva;
  10. l'esposizione, anche all'interno dei posteggi, di cartelli o manifesti riguardanti i concorsi indetti da enti, organizzazioni, stampa di informazione o specializzata, salvo specifica autorizzazione scritta;
  11. la permanenza nei posteggi o nel quartiere espositivo durante le ore di chiusura.

ART. 14 SANZIONI

L'inosservanza delle norme sopra riportate può comportare l'immediata chiusura del posteggio e l'esclusione dalla manifestazione.
In ogni caso saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 11 della Legge Regionale n. 47/87.


 

A -A -A

C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale