La legge n.1228 del 24 dicembre 1954 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 136 del 31 gennaio 1958, hanno sancito che "il Comune deve provvedere all'indicazione dell' onomastica stradale e della numerazione civica" oltre che alla individuazione del "piano topografico che deve essere sottoposto per l'esame e l'approvazione al Istituto centrale di statistica."
L'importanza della sistemazione e dell'aggiornamento costante della onomastica stradale diventa determinante in occasione dei censimenti della popolazione e dell'industria. Da qui la competenza del ISTAT nel definire le norme d'attuazione degli adempimenti comunali in materia topografica ed ecografica . Tale competenza si è sviluppata con l'emanazione di una serie di circolari contenenti le opportune istruzioni ai comuni.
La normativa citata deve tener conto a sua volta di due provvedimenti antecedenti che sanciscono i principi cui le amministrazioni comunali devono attenersi nell'attribuzione dei toponimi alle aree di circolazione .
Il R.D. n. 1158 del 10 maggio 1923 ( convalidato con la legge n. 473 del 17 aprile del 1925) impone che qualora si intenda mutare le denominazioni di strade e piazze comunali, dovrà essere preventivamente richiesta una apposita approvazione ministeriale tramite la competente Sovrintendenza a monumenti pubblici.
La successiva legge n. 1188 del 23 giugno 1927, oltre a ribadire il principio citato nella precedente norma stabilisce che " nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni".
Sancisce inoltre che è "facoltà del ministero del Interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione".
Queste leggi non sono stati abrogate da alcun provvedimento successivo e tuttoggi l'Amministrazione comunale è tenuta a rispettarle.
I criteri indicati sono stati più volte ripresi in successive circolari ministeriali. In particolare una recente nota del ministero per i Beni culturali ambientali ha ribadito l'opportunità di evitare salvo casi eccezionali, i cambiamenti degli antichi toponimi cittadini, ritenendo che tali mutazioni fossero inopportune per gli aspetti tradizionali locali e pregiudizievoli sia per i cittadini, sia per l'andamento e l'organizzazione di pubblici servizi. È stata ribadita, oltre a ciò, la necessità di salvaguardare i particolari aspetti tradizionali, storici e culturali, legati necessariamente alla denominazione dei luoghi.
È pur vero che nel corso del tempo tali principi sono stati più volte disattesi, allorché gli avvenimenti storici e politici prendevano il sopravvento, al punto da spingere gli organi centrali dello Stato a diramare precise indicazioni di comportamento in materia di toponomastica cittadina.1
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