Comune di Novara
Comune di Novara
Numero verde URP 800500257

 

 

 
 Home > comune > statuto > progetto piano regolatore

PROGETTO DEL NUOVO PIANO REGOLATORE DI NOVARA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Piano Regolatore, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.380 del. 3.5.1983 e successiva deliberazione di C.C. n.637 del 3.10.1984, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.56/42799 in data 2.4.1985 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 18 del 30.4 1985;

Variante al Piano Regolatore adottata in forma definitiva con deliberazione consiliare n. 851 in data 11.10.1988, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 69-2288 del 10 dicembre 1990 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n.4 del 23 gennaio 1991;

Variante al Piano Regolatore adottata in forma definitiva con deliberazione conciliare n.59 del 31 gennaio 1989, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n.49/4298 del 25 febbraio 1991 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n.15 del 10 aprile 1991;

Variante alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. adottata in forma definitiva con deliberazione consiliare n.392 in data 11 aprile 1988 approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n.50-4299 del 25 febbraio 1991 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n.15 del 10 aprile 1991;

Variante al Piano Regolatore adottata in forma definitiva con deliberazione conciliare n.824 del-19.12.1989, approvata dalla Giunta Regionale don deliberazione n.43 dell'11 marzo 1991 e pubblicata sul Bollettino Ufficia le Regionale n.16 del 17 aprile 1991.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il Piano Regolatore Generale disciplina, in base alla vigente legislazione urbanistica nazionale e regionale, l'intero territorio comunale. Tutte le opere edilizie nonché tutte le trasformazioni urbanistiche per le quali, in base alla vigente legislazione nazionale e regionale, risulta necessario il rilascio di una concessione edilizia o di una autorizzazione edilizia, debbono risultare conformi alle prescrizioni del presente Piano Regolatore Generale. Le prescrizioni contenute nelle presenti norme o in altri elaborati del Piano Regolatore Generale dovranno in tendersi modificate in seguito all'entrata in vigore di norme di leggi statali e regionali contenenti diverse prescrizioni dichiarate prevalenti su contrastanti prescrizioni dei Piani Regolatori Generali.

Art. 2 - Destinazioni d'uso

I mutamenti della destinazione d'uso degli edifici esistenti o di parte di essi costituenti unità funzionali sono soggetti a concessione, anche se non comportanti la realizzazione di opere. Si intende per unità funzionale quel complesso di vani aventi una utilizzazione unitaria. Ai sensi dell'art. 48, 1° comma della legge regionale n. 56 del 5.12.77 e successive modifiche non sono soggetti a concessione i mutamenti di destinazione relativi a unità immobiliari non superiori a 230 mq. netti, eccezion fatta per quelli comportanti l'insediamento di uffici e di attività commerciali. La verifica dei rapporti tra le funzioni insediabili prescritti per le varie zone dalle presenti norme deve essere effettuata in caso di rilascio di concessione edilizia o autorizzazione edilizia singola con riferimento alla superficie lorda di pavimento dell'intero edificio interessato dall'intervento e in caso di piani urbanistici esecutivi con riferimento alla superficie lorda di- pavimento degli immobili cui gli stessi sono relativi.

Art. 3 - Deroghe

Sono ammesse deroghe alle prescrizioni del presente piano soltanto ai fini della realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse pubblico, ai sensi dell'art.41 quater della legge n. 1150 del 17 agosto 1942 e successive modificazioni.

Art. 4 - Indici urbanistici ed edilizi

St = superficie territoriale
E' definita dalla superficie complessiva dell'area interessata dai vari interventi pubblici o privati di attuazione del P.R.G. ed è pertanto comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate alla edificazione vera e propria e delle rimanenti, comprese quelle necessarie per l'urbanizzazione primaria e secondaria definite dagli elaborati del Piano e dalle presenti norme. Sono da escludere ai fini del suo computo: le aree e gli spazi compresi in essa che siano già di proprietà o di uso pubblico; gli spazi pubblici previsti dal Piano Regolatore non compresi nelle perimetrazioni relative ai Piani Esecutivi; le aree stradali non ancora acquisite alla proprietà pubblica, ma aperte al pubblico transito da oltre tre anni. Sono altresì da escludere, le aree destinate alla rete principale della viabilità e dei trasporti prevista dal Piano Regolatore nonché le aree destinate ai relativi nodi e svincoli.

It = indice di fabbricabilità territoriale (mc/ha)
Definisce il volume, massimo o minimo, costruibile per ogni unità di superficie territoriale.

Sf = superficie fondiaria (mq. o ha)
E' definita dalla parte di superficie territoriale di necessaria pertinenza degli edifici. Essa è misurata pertanto dalla parte residua della superficie territoriale, detratte le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria. La percentuale massima di superficie fondiaria relativa alla superficie territoriale è regolamentata dall'indice Ut. La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti dimensionati secondo i minimi stabiliti dalle presenti norme.

If = -indice di fabbricabilità (mc/mq)
Definisce il volume, massimo o minimo, costruibile per ogni unità di superficie fondiaria.

Uf = indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq)
Esprime la massima superficie lorda di pavimento costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria Sf.

Sc = superficie coperta (mq)
Misura la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra con esclusione delle parti aggettanti aperte come balconi e sporti di gronda, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali.

Rc = rapporto di copertura (%)
Esprime il rapporto misurato in percentuale tra superficie coperta Sc e superficie fondiaria Sf.

Slp = superficie lorda complessiva di pavimento
E' la somma delle superfici dei singoli piani compresi entro il profilo esterno delle pareti, delle superfici degli- eventuali piani interrati e soppalchi, nonché delle altre superfici coperte. Sono escluse dal computo le superfici adibite al ricovero delle autovetture con i relativi spazi di- manovra ed accesso, nelle quantità minime previste dalle presenti norme e dalle altre disposizioni vigenti. Nel caso di piani interrati, vanno computate le superfici adibite a laboratori, uffici, magazzini, sale di riunione, palestre, esercizi pubblici o comunque agibili con permanenza, anche discontinua, di persone; sono, invece, escluse quelle adibite a cantine al servizio delle singole unità immobiliari ed ai servizi tecnici dei fabbricati. Non sono, inoltre, computati gli aggetti aperti, le terrazze, i balconi, le logge ed i portici, i sottotetti non abitabili, le cantine ed i volumi tecnici (quali i volumi completi di scale, ascensori ecc.)

V = volume (mc)
Si considera volume di un edificio il volume fuori terra compresa tra il piano di spiccato all'estradosso del solaio di copertura del piano abitabile più alto comprese le mansarde. Vanno computati ai fini della verifica del rispetto degli indici volumetrici i volumi di piani interrati destinati a laboratori, uffici, magazzini, sale di riunioni, palestre, esercizi pubblici o comunque agibili con permanenza anche discontinua di persone. Non vanno invece computati i volumi relativi a superfici escluse dal computo della SLP.

Su = superficie per l'urbanizzazione primaria e secondaria (mq o ha)
Misura la superficie delle aree destinate ad urbanizzazione primaria e secondaria come definite e quantificate dalle presenti norme, relative ad un'area di attuazione.

Sm = superficie minima di intervento (mq o ha)
Definisce l'area minima richiesta per gli interventi di attuazione del P.R.G., sia di iniziativa pubblica che privata, sia di intervento edilizio diretto che di piano urbanistico preventivo, specificata per le diverse zone, delle presenti norme o predeterminata planimetricamente dal P.R.G. o, dal P.-P.A.. nei loro elaborati grafici.

Pp = superficie minima destinata a parcheggio pubblico (posto macchina/mq di superficie utile lorda. Indica la superficie minima inderogabile da destinare a parcheggio pubblico necessaria all'intervento. Per posto macchina si intende una superficie minima di mq. 13,75 (2,50 x 5,50), oltre i normali spazi di manovra di pertinenza.

Testate
Si intende per testata di edificio il lato in cui non pro spettano locali di abitazione ma soltanto locali di servizio o relativi a volumi tecnici e cucine non abitabili con superficie inferiore agli 8 mq.

Piani attici
Dove il piano attico è ammesso, anche se è a forma di mansarda, e a meno di prescrizioni particolari, l'arretramento dovrà avvenire lungo le fonti prospettanti le strade e dovrà essere compreso nella sagoma limite fissata, a partire dall'altezza massima possibile per la gronda dell'edificio, nell'inclinata 1,25 su 1 con arretramento minimo di ml. 2 del muro d'ambito. Devono intendersi consentite al di fuori della sagoma limite solo le strutture portanti su pilastri e la gronda dell'edificio. L'altezza massima fissata per gli edifici si intende escluso l'attico, dove questo è ammesso.

Definizione di Piani abitabili
Si considera piano abitabile, anche se di altezza inferiore a quella regolamentare ed anche se parzialmente interrato, il piano la cui utilizzazione parziale o totale non sia esclusivamente destinata a servizi accessori dell'edificio (cantine, autorimesse, locali comuni per servizi tecnologici).

Altezze
L'altezza viene definita a partire dalla quota 0,00 del marciapiede esterno (quota che nel caso di marciapiedi in pendenza risulterà essere il valore medio delle quote) fino alla linea di gronda. Sono esclusi dal calcolo dell'altezza i volumi tecnici degli edifici. Per i fabbricati coperti da tetto non a padiglione o, comunque, a sole due falde, l'altezza viene definita rispetto alla linea di gronda sulle testate, ammettendo contemporaneamente timpani la cui altezza non sia superiore a l/4 della larghezza del corpo di fabbrica.

Art. 5 - Aree di pertinenza dei singoli lotti

Le aree e le relative superfici individuate dagli elaborati urbanistici degli strumenti di attuazione del Piano Regolatore Generale che sono servite per il calcolo degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria, costituiscono le aree di pertinenza territoriale e fondiaria dell'intervento e degli edifici realizzati. Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti hanno utilizzato il massimo dei volumi edificabili consentiti dai rispettivi indici. Le aree di pertinenza territoriale e fondiaria degli edifici già esistenti o realizzati in attuazione del piano, non potranno essere ulteriormente conteggiate se non per saturare l'edificabilità massima concessa. Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici. Pertanto tra gli elaborati richiesti per gli strumenti esecutivi dovrà figurare l'individuazione planivolumetrica degli edifici esistenti e/o in progetto in relazione alle aree di pertinenza distinte in territoriali e fondiarie con l'elenco dei relativi estratti di mappa e dei dati catastali delle proprietà, la dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo eventualmente le aree sature da quelle non saturate. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie singole, è richiesta - sugli elaborati in progetto - in assenza di un preventivo strumento urbanistico esecutivo, l'individuazione planivolumetrica degli edifici esistenti e/o in progetto in relazione alle aree di pertinenza. Nel caso che le aree di pertinenza comprendano parti di proprietà diverse da quelle direttamente interessate dall'intervento di attuazione del piano, occorrerà che i proprietari promotori dell'iniziativa edilizia mostrino e documentino che la proprietà delle aree così vincolate è consenziente e disposta a rinunciare al proprio diritto ad utilizzare in tutto o in parte l'indice di edificabilità. Di tale vincolo sarà stipulata apposita convenzione, trascritta a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del concessionario nei registri della proprietà immobiliare. Ai fini dei calcoli volumetrici e di tutti gli indici prescritti dal presente Piano deve considerarsi come area di pertinenza di un edificio o di un gruppo di edifici già esistenti l'area di proprietà alla data di adozione del progetto preliminare del presente Piano Regolatore Generale. Nel caso di frazionamenti successivi a tale data i lotti liberi o parzialmente liberi risultanti dagli stessi potranno essere computati ai fini edificatori solo nella misura in cui non debbono considerarsi asserviti, ai sensi del precedente comma ed in base ai nuovi indici di Piano, all'edificio o agli edifici esistenti sull'originaria proprietà unitaria.

Art. 6 - Definizioni degli interventi

  1. manutenzione ordinaria:
    le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;
  2. manutenzione straordinaria:
    le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sa nitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
  3. restauro e risanamento conservativo:
    gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali- dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
    Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
  4. ristrutturazione edilizia:
    gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
    Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
  5. ristrutturazione urbanistica:
    gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
  6. completamente:
    gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planivolumetriche degli edifici;
  7. nuovo impianto:
    gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate.

Art. 7 - Urbanizzazione primaria

L'urbanizzazione primaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree e opere, che costituiscono i requisiti atti e necessari per rendere edificatile ai sensi dell'art.31 della Legge Urbanistica 17/8/1942 n. 1150 e sue successive modificazioni, un'area. Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle indicate dall'art.4 della Legge 29/9/1964 n. 847 e dall'art.51 della Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed in particolare sono:

  1. opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento;
  2. sistema viario pedonale e veicolare per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico;
  3. opere di presa, adduzione e rete di distribuzione idrica;
  4. rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi;
  5. sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazione per gas e telefono;
  6. spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere;
  7. reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b.

Art. 8 - Urbanizzazione secondaria

L'urbanizzazione secondaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree, opere e relative attrezzature tecnologiche che costituiscono i requisiti urbanistici necessari alla vita civile, pubblica, collettiva della città e dei quartieri. Le opere di urbanizzazione secondarie sono quelle indicate dall'art.4 della legge Statale 29.9. 1964 n. 847 e dall'art.51 della legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed in particolare:

  1. asili nido e scuole materne;
  2. scuole dell'obbligo e attrezzature relative;
  3. scuole secondarie superiori e attrezzature relative;
  4. edifici per il culto;
  5. centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive;
  6. giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago.

 

A -A -A

C.F./P.IVA: 00125680033 - Via Rosselli, 1 - 28100 Novara - Tel. 03213701 - Fax. 03213702207
Sito creato da: Servizio Informatico Comunale