Comune di Novara
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COMUNE DI NOVARA

INFORMATIVA CONDONO EDILIZIO

OGGETTO DEL CONDONO

Oggetto della sanatoria sono le opere abusive che abbiano i seguenti requisiti:

  1. siano state ultimate entro il 31/3/2003,
  2. nel caso di nuove costruzioni (si intende per "nuova costruzione" il manufatto che risulti realizzato in forma autonoma non connesso o pertinente ad altro manufatto esistente), non superino i 600 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 2.400 metri cubi (art. 3, comma 1, L. R. n. 33/04),
  3. nel caso di ampliamento di costruzioni già esistenti, questo non sia superiore al 30% della volumetria della costruzione esistente o, in alternativa, non sia superiore a 750 metri cubi.

ESCLUSIONI

Le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria qualora:

  1. siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui all'art. 416-bis, 648-bis e 648-ter del Codice Penale o da terzi per suo conto,
  2. non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i Comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003,
  3. non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
  4. siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativi edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici,
  5. siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante,
  6. fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il Comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco,
  7. siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico.

TIPOLOGIE

La prima tipologia riguarda le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativi edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (vigenti al momento dell'entrata in vigore della normativa sul condono).
La misura dell'oblazione è stabilita in 150 Euro/mq. per immobili non residenziali e in 100 Euro/mq. per quelli residenziali.

La seconda tipologia riguarda le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativi edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
La misura dell'oblazione è stabilita in 100 Euro/mq. per immobili non residenziali e in 80 Euro/mq. per immobili residenziali.

La terza tipologia riguarda le opere di ristrutturazione edilizia (espressamente viene richiamata la definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 6/6/2001, n. 380: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente) realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativi edilizio.
Per questa tipologia di abusi è prevista una oblazione di 80 Euro /mq. per gli immobili non residenziali e di 60 Euro/mq. per gli immobili residenziali.

La quarta tipologia riguarda le opere di restauro e risanamento conservativo (come definite dall'art. 3, comma 1, lett. c), del D.P.R. 6/6/2001, n. 380: gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili) realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativi edilizio nelle zone omogenee A del P.R.G.
La misura dell'oblazione, unica per qualsiasi destinazione funzionale, è determinata in 3.500 Euro.

La quinta tipologia riguarda le opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio in tutte le altre zone (cioè con esclusione delle zone A).
La misura dell'oblazione, unica per qualsiasi destinazione funzionale, è determinata in 1.700 Euro.

La sesta tipologia riguarda:

La misura dell'oblazione a forfait è di 516 Euro.

Le ultime tre tipologie di abusi riguardano opere non commisurabili in metri quadrati; per queste tipologie, l'oblazione è fissata a forfait in misura fissa.

Le prime tre tipologie di illecito sono sanabili nell'ambito dell'intero territorio nazionale, con l'esclusione delle opere abusive realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante.

Le ultime tre tipologie di illecito sono sanabili nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'art. 32 della L. n. 47/85 e nelle aree soggette a vincoli, in attuazione della legge regionale.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di definizione dell'illecito edilizio deve essere presentata entro il 10/12/2004 allo Sportello Unico dell'Edilizia - Palazzo Faraggiana - Via Gaudenzio Ferrari n. 13 - 1° piano, esclusivamente utilizzando il modello allegato al D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito con la legge n. 326/03.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa del 9/1/2004, n. 13, ha precisato che copia del modello è comunque reperibile in Internet sui siti:

Unitamente alla domanda, occorre presentare:

  1. attestazione del versamento del 30% dell'oblazione, con un minimo di 1.700 Euro, o del 100%, se l'oblazione è inferiore a 1.700 Euro o è di importo fisso,
  2. attestazione del versamento del 30% degli oneri di urbanizzazione, determinati applicando le tabelle comunali in vigore al 31/3/2003, incrementati del 30% per opere abusive relative a nuove costruzioni riconducibili alle prime due tipologie di illecito (art. 5 L.R. n. 33/04),
  3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal richiedente (art. 47, 1° comma, D.P.R. 28/12/2000, n. 445) redatta con le forme previste dall'art. 38, 3° comma, del medesimo D.P.R., dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il condono e lo stato dei lavori relativo, con allegata adeguata documentazione fotografica illustrativa,
  4. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal richiedente nelle forme di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di non essere stato condannato, in via definitiva, e di non avere carichi pendenti, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis (associazione di tipo mafioso), 648 bis (riciclaggio) e 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del C.P. (a tal fine, è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito)
  5. qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite.

Entro il 30/6/2005, la domanda di definizione dell'illecito edilizio deve essere integrata da:

  1. 6 denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento,
  2. 7 denuncia ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D. Lgs. 30/12/1992, n. 504,
  3. 8 ove dovute, denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.

OBLAZIONE

Il pagamento dell'oblazione può essere eseguito utilizzando il bollettino di conto corrente a tre sezioni (modello CH 8-ter), indicando:

nonché, nello spazio riservato alla causale:

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/1/2004 (pubblicato sulla G.U. 19/1/2004), si è disposto che il pagamento dell'oblazione può essere effettuato utilizzando il modello F24, esclusa la compensazione ivi prevista.
In tal caso, il codice tributo da utilizzarsi è il 3910 denominato "Oblazione per la definizione degli illeciti edilizi - Art. 32, comma 32, D.L. 30/9/2003, n. 269". Tale codice deve essere esposto nella "Sezione ICI ed altri tributi locali", con l'indicazione, nello spazio codice ente/codice comune, del codice catastale del Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto della definizione e, nel campo anno di riferimento, dell'anno in cui si effettua il versamento nella forma "AAAA".

L'importo restante dell'oblazione, dedotta la quota del 30% versata all'atto della presentazione della domanda, deve essere versato in importi uguali, rispettivamente, entro il 20/12/2004 (2^ rata) e il 31/12/2004 (3^ rata).

ONERI DI CONCESSIONE

Gli oneri dovuti, dedotta l'anticipazione del 30% versata all'atto della presentazione della domanda, devono essere versati in due rate, di pari importo, corrispondente al 35% del totale, rispettivamente entro il 20/12/2004 e il 31/12/2004.
Gli importi devono essere versati sul C.C.P. n. 53128435 ABI 07601 CAB 10100 intestato a: COMUNE DI NOVARA - CONDONO EDILIZIO 2004, indicando come causale: ONERI DI URBANIZZAZIONE PER CONDONO.
L'importo definitivo degli oneri deve essere versato entro il 31/12/2005, così come stabilito con la deliberazione della Giunta Comunale n.° 33 del 28/1/2004.

DIRITTI DI SEGRETERIA

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28/1/2004 è stato determinato che i diritti di segreteria da applicare per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria sono incrementati del 10% rispetto a quelli normalmente applicati.

ESTINZIONE PENDENZE PENALI E AMMINISTRATIVE

L'estinzione delle pendenze penali ed amministrative si ottiene con la presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta, nonché il decorso di 36 mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento. Trascorsi 36 mesi, si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PER INFORMAZIONI

Servizio Gestione e Sviluppo del Territorio e dell'Economia
Sportello Unico dell'Edilizia
Via Gaudenzio Ferrari n. 13

Lo sportello è aperto, esclusivamente per le pratiche e le informazioni relative al condono, nei giorni:
25 novembre 2004, 2 dicembre 2004, 9 dicembre 2004
dalle ore 9.00 alle ore 12.30

10 dicembre 2004
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30.


 

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