Contenzioso e Tutela del Contribuente
Nell'ambito di una corretta determinazione dei tributi locali, il contribuente che in seguito al ricevimento di un accertamento per omessa o infedele denuncia o per omesso, parziale e tardivo versamento voglia difendersi eccependo l'infondatezza, anche parziale della richiesta, può ricorrere a strumenti di tutela sia di tipo amministrativo che giurisdizionale.
La legge prevede che questi strumenti consentano di risolvere eventuali pendenze con l'Amministrazione proponendo soluzioni conciliative senza dover necessariamente ricorrere al giudice.
In particolare:
AUTOTUTELA:
Tale procedura ha la funzione di comunicare all'Ente i motivi che fanno ritenere illegittimo l'atto oppure le inesattezze che ne pregiudicano la validità. Entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto e prima del decorso del termine per la proposizione del ricorso, il contribuente può proporre un riesame dell'atto per soli motivi di legittimità , formulando la relativa istanza al Dirigente Responsabile del Tributo, richiedendone l'annullamento totale o parziale. L'Autotutela non sospende i termini per la presentazione di un eventuale ricorso in Commissione Tributaria.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE:
E' una procedura con cui il contribuente decide di definire spontaneamente la propria posizione e di far valere le sue ragioni in fatto e/o in diritto in sede di contradditorio/confronto con l'Amministrazione. La valenza dell'accertamento con adesione è da ricercarsi nella capacità di ridurre il contenzioso, consentendo una più rapida conclusione delle controversie.
L'istanza deve presentare elementi suscettibili di apprezzamento valutativo con esclusione di quelle fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità ad elementi certi.
La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dei termini per il ricorso per un periodo di 90 giorni.
Dal 1 gennaio 2018 l'istituto dell'accertamento con adesione è possibile solo per controversie il cui valore sia superiore ai 50.000 euro, considerando la sola imposta per ogni singola annualità accertata.
RICORSO RECLAMO CON MEDIAZIONE:
Con il decreto legislativo 156/15 è stata approvata la riforma del contenzioso tributario che ha introdotto rilevanti modifiche nella precedente procedura relativa alla presentazione del ricorso tributario (nuovo art.17 bis del decreto legislativo 546/92).
A decorrere dal 1. gennaio 2018 la presentazione del ricorso per importi pari o inferiori a € 50.000,00 avrà effetto di reclamo e non sarà procedibile per 90 giorni dalla notifica al Comune, termine entro il quale dovrà essere conclusa la procedura del reclamo-mediazione.
Trascorsi 90 giorni dalla sua notificazione, senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il medesimo ricorso/reclamo con la documentazione a corredo, dovrà essere depositato, sempre a cura del contribuente, presso la competente Commissione Tributaria Provinciale.
Il deposito in Commissione Tributaria, a pena di inammissibilità, dovrà avvenire, seguendo le regole contenute nel successivo articolo 22 del D. Lgs 546/1992, entro i successivi 30 giorni.