Esposti inerente il rumore

Non vanno indirizzati al Servizio Ambiente esposti riconducibili all'articolo 659 del codice penale "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone," che devono essere indirizzati al Comando di Polizia Municipale.

Nel caso in cui l'attivita' disturbante e la persona disturbata siano nel medesima struttura si richiede, prima di inviare un esposto al comune, di interessare della questione l'amministratore dello stabile per una possibile risoluzione del problema.

Nell'esposto si deve indicare chiaramente:

  • il proprio nome, cognome, indirizzo ed un recapito telefonico (questi dati sono essenziali nel caso in cui Arpa debba effettuare i rilievi fonometrici)
  • l'attivita' che origina il rumore (insegna dell'attivita', indirizzo, etc)
  • il periodo di maggiore disturbo (estate/inverno, diurno/notturno, etc)
  • nominativo ed indirizzo dell'amministratore dello stabile (se le parti in causa sono nel medesimo edificio)

Iter amministrativo:

  • ricezione e protocollo dell'esposto
  • verifiche amministrative ed eventuale sopralluogo preliminare in sito
  • richiesta di rilievi fonometrici a cura di Arpa
  • riscontro all'esponente
  • se si verifica un superamento dei limiti di rumore, avvio del procedimento alla societa' fonte del rumore e bonifica acustica