Convivenze di fatto

La convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n.76, è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un unione civile.

Requisiti

  • maggiore età
  • convivenza stabile con iscrizione anagrafica nello stesso nucleo familiare
  • legame affettivo stabile
  • impegno di reciproca assistenza sia materiale che morale
  • assenza di vincoli di matrimonio o unione civile (tra i due interessati o con altre persone)
  • assenza di vincoli di parentela o di affinità o di adozione
Come si fa

Il Modulo, sottoscritto da entrambi, unitamente a copia del documento d'identità, può essere presentato in una delle seguenti modalità:
  • invio tramite posta elettronica dai dichiaranti all'indirizzo PEC dell'anagrafe del comune di Novara   anagrafe@cert.comune.novara.it  del modulo firmato con firma digitale oppure del modulo firmato e scansionato
  • invio tramite servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Novara - Ufficio Anagrafe - Via Rosselli 1 28100 Novara
  • consegna al Servizio Anagrafe su appuntamento
Modalità di erogazione del servizio

Tempi  del procedimento:
La  preliminare registrazione della convivenza di fatto avviene  in 2 giorni lavorativi a partire dalla data della dichiarazione, eventuali accertamenti verranno effettuati durante la fase istruttoria nel termine di 45 giorni.

Come si conclude:
Entro 45 giorni il Comune verifica i requisiti, anche attraverso accertamenti svolti dalla polizia locale.
  • nel caso in cui il procedimento si concluda positivamente, il comune NON trasmetterà alcuna comunicazione all'interessato
  • in caso di mancanza dei requisiti o di accertamenti negativi da parte del vigile, l'ufficio anagrafe provvederà a comunicare l'esito negativo al cittadino. L'interessato avrà tempo 10 giorni per presentare le proprie osservazioni.
  • in caso di mancato accoglimento della richiesta, il comune provvederà a ripristinare la posizione anagrafica precedente, annullando il procedimento, e a denunciare il dichiarante alle autorità di pubblica sicurezza. Il dichiarante decade dai benefici nel frattempo conseguiti e dovrà rispondere di false dichiarazioni.
Alla conclusione del procedimento, se necessario, sarà possibile richiedere un certificato di convivenza di fatto.

La convivenza di fatto cessa in caso di:
  • morte del convivente
  • matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
  • scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti
  • dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti (vedi sezione moduli). Le parti possono comunicare al Comune lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l'iscrizione anagrafica
  • in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla Legge ai comme 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto
Normativa di riferimento
Legge 20 maggio 2016 n.76 commi da 36 a 69
Circolare Ministero dell'Interno n.7 del 1 giugno 2016

Notizie utili
Le parti che costituiscono una convivenza di fatto possono inoltre discilinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stuipulando o facendo registrare, in forma scritta e autenticata presso un notaio o avvocato, un contratto di convivenza.
Il contratto è facoltativo e non impedisce l'esistenza e la dichiarazione della convivenza di fatto all'Anagrafe nè il godimento dei diritti previsti dalla legge.

Via Fratelli Rosselli, 1, 28100 Novara NO, Italia
Informazioni telefoniche 03213706710
PEC (Richiesta da remoto certificati anagrafici, verifiche anagrafiche) certificati.anagrafe@cert.comune.novara.it
Orario informazioni telefoniche:
da lunedi a venerdi dalle 12,00 alle 13,00