Lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune, può essere richiesto da uno solo (divorzio giudiziale) o da entrambi i coniugi (divorzio consensuale).
La richiesta di divorzio deve essere presentata in Tribunale dopo che siano trascorsi tre anni di separazione legale:
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la domanda congiunta (di entrambi i coniugi) deve essere presentata al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge;
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la domanda del singolo deve essere inoltrata al Tribunale del luogo in cui il coniuge citato in giudizio ha la residenza o il domicilio, oppure, in caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del coniuge che presenta il ricorso; nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque Tribunale della Repubblica.
La domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili da parte di uno dei coniugi può essere presentata nei seguenti casi:
1) in caso di separazione legale protratta ininterrottamente da almeno tre anni, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei due coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, e sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione giudiziale o sia stata omologata la separazione consensuale; è previsto anche il caso della separazione di fatto se iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970;
2) nel caso in cui l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
3) se l'altro coniuge, dopo il matrimonio, è stato condannato con sentenza definitiva:
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all'ergastolo o a una pena detentiva superiore a quindici anni per delitti non colposi;
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a qualsiasi pena detentiva per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione, per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
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a qualsiasi pena detentiva , con due o più condanne per i delitti di cui all'art. 582 quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572, 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio;
4) se il matrimonio non è stato consumato;
5) se è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dove e quando
I certificati anagrafici devono essere richiesti presso:
COMUNE DI NOVARA
Via Rosselli, 1
Servizi Demografici
Unità Anagrafe: Sportelli Polivalenti
Tel.0321 3702208
Cosa occorre
In caso di divorzio congiunto o consensuale:
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certificato contestuale di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi
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estratto per sunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato
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copia autentica del verbale di separazione
In caso di divorzio giudiziale:
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stati di famiglia di entrambi
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certificato di residenza del coniuge chiamato in causa
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estratto per sunto dell'atto di matrimonio rilasciato da Comune dove è stato celebrato
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copia autentica del verbale di separazione
Come si fa
Presso il Tribunale di Novara, per qualsiasi causa di divorzio, è assolutamente necessaria, oltre che opportuna, l'assistenza dell'avvocato.
Quanto costa
I costi sono quelli relativi all'assistenza legale; in caso di impossibilità di affrontare la spesa per l'assistenza legale è possibile rivolgersi alla Commissione Gratuito Patrocinio presso il Tribunale per ottenere l'assegnazione di un avvocato d'ufficio.
Normativa di riferimento
Legge n. 898 dell'1 dicembre 1970.
Servizio competente:
Tribunale di Novara
Indirizzo:
Via Azario, 5
Telefono:
0321 669411