Accesso civico generalizzato
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016
CHE COS'E' L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
L'accesso civico c.d. "generalizzato" ha ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito uno specifico obbligo di pubblicazione
COME ESERCITARE IL DIRITTO
Il Comune di Novara, nelle more della adozione di una specifica disciplina di dettaglio in materia di accesso civico generalizzato, con la DGC n. 356 del 20 dicembre 2016 ha individuato l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) quale ufficio presso il quale è possibile presentare istanza di accesso civico generalizzato.'
L'accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l'istanza di accesso civico.
L'istanza, da inoltrare utilizzando il modulo disponibile in facsimile, può essere presentata, oltre che direttamente presso l'URP, anche a mezzo posta elettronica o posta; laddove la richiesta di accesso civico generalizzato non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Se l'accesso civico ha per oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, l'istanza deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza secondo quando indicato nella sotto-sezione "Accesso civico".
Il rilascio di dati o documenti sia in formato elettronico che in formato cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali secondo la disciplina di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 9 febbraio 2015.
INFORMAZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO
Laddove l'istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali), è necessario che l'ente destinatario dell'istanza di accesso civico ne dia comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). In tal modo il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso civico entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso civico. Decorso tale termine, l'amministrazione provvede sulla richiesta di accesso civico, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Le richieste di accesso civico generalizzato devono essere inviate a