Protezione giuridica di anziani, malati, disabili e adulti in difficoltà: Amministrazione di sostegno

Di cosa si tratta

Il Codice civile prevede che un soggetto, seppur maggiorenne non capace di provvedere ai propri interessi, venga supportato nei propri bisogni di cura e di gestione del patrimonio attraverso gli strumenti della Tutela, Curatela e dell'Amministrazione di sostegno.

L'Istituto dell'amministrazione di sostegno (art. 404  e seg. C.C. ) è stato introdotto a tutela della persona adulta o anziana che per effetto di una infermità  o di una menomazione fisica o psichica si trova nell'impossibilità parziale o temporanea  di provvedere ai propri interessi. E' oramai lo strumento più diffuso, risulta flessibile e in grado di graduare il singolo intervento necessario. L'Amministratore di Sostegno è  nominato dal Giudice Tutelare con un decreto che ne fissa i poteri di "rappresentanza", di "sostituzione" e/o di "assistenza" al fine di avere  cura della persona e del suo patrimonio
Il beneficiario conserverà in ogni caso la capacità di compiere tutti gli atti non indicati dal giudice (art. 409)
Con apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata si può individuare in anticipo la persona di cui si desidera l'assistenza, nell'eventualità di un'impossibilità, anche temporanea, nello svolgimento delle nostre funzioni di vita quotidiane (ad esempio un grave incidente o una malattia).
In assenza di familiari o di altre persone di riferimento disponibili alla nomina viene incaricato il Comune di residenza nella figura del  Sindaco. Tale funzione   è per il Comune di Novara delegata all'Assessore ai Servizi Sociali.
In questo caso il Tutore/Amministratore di sostegno , per l'esercizio delle sue funzioni, opera in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale e con l'Unità Gestione amministrativa  tutele, curatele, amministrazioni di sostegno.

Riferimenti normativi

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"

DOVE

L'istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario, dai parenti dello stesso ed anche dai servizi sociali e sanitari che hanno in carico il soggetto presso il Tribunale Ordinario di residenza.  Il ricorso non prevede necessariamente l'assistenza di un legale.

Ufficio Tutele, Curatele, amministrazioni di sostegno

Corso Felice Cavallotti, 23, 28100 Novara NO, Italia
03213703501
sociali@comune.novara.it
lunedi, mercoledi dalle 14,30 alle 16,30
martedi, giovedi, venerdi dalle 09,00 alle 11,00