Cantieri di lavoro
Di cosa si tratta
La Legge Regionale 34/2008, all'art. 32, prevede la possibilità per i Comuni, singoli o associati, di promuovere ed attuare delle iniziative di impiego temporaneo, della durata da due a dodici mesi.
Il procedimento attuativo fa capo alla Regione Piemonte e prevede una deliberazione quadro, approvata ogni anno, e conseguenti provvedimenti amministrativi attuativi. L'Ente Locale interessato predispone un progetto e lo trasmette alla Regione che, a seguito di valutazione, lo può approvare e finanziare.
A chi si rivolge
Il cantiere di lavoro si rivolge a soggetti disoccupati di lunga durata e di soggetti sottoposti alle misure restrittive della libertà personale.
Riferimenti normativi
L.R. 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro".